Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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C.M. 29/03/2002

2. di determinare nella misura del 5 per mille l'aliquota ridotta che sarà applicata per l'anno 2002 per: l'unità immobiliare concessa in uso gratuito dai possessori a parenti in linea retta di primo grado (genitori o figli) purché questi vi dimorino abitualmente e ciò sia comprovato da residenza anagrafica; unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti ;

3. di determinare nella misura del 5 per mille l'aliquota ridotta che sarà applicata per l'anno 2002 sugli immobili classificati o classificabili catastalmente nella categoria C/6, C/7 e C/2, posseduti e utilizzati in modo durevole al servizio dell'abitazione principale dai titolari dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

4. di determinare nella misura del 7 per mille l'aliquota che sarà applicata per l'anno 2002 sugli alloggi non locati ed inutilizzati, cioè non adibiti ad abitazione principale e risultanti vuoti, o a disposizione, cioè utilizzati in modo saltuario, o privi di regolare contratto d'affitto;

5. di determinare nella misura del 2 per mille l'aliquota che sarà applicata per l'anno 2002 sugli alloggi in locazione, a titolo di abitazione principale, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 e alle condizioni previste dall'accordo territoriale per il Comune di Albignasego;

6. di determinare nella misura del 6,2 per mille l'aliquota ordinaria che sarà applicata per l'anno 2002 per l'imposta comunale sugli immobili relativa agli immobili diversi da quelli indicati ai punti seguenti 1),

2), 3), 4) e 5);

7. di fissare per l'anno 2002 la detrazione dell'imposta I.C.I. in L. 220.000 (euro 113,62) per Ì unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, per gli alloggi regolarmente assegnati agli Istituti autonomi case popolari e per le unità immobiliari concesse in uso gratuito dai possessori a parenti in linea retta di primo grado (genitori o figli), purché questi vi dimorino abitualmente e ciò sia comprovato da residenza anagrafica;

8. di prevedere, per l'anno 2002, una maggiore detrazione dell'imposta I.C.I., in relazione alle richieste documentate con riferimento a particolari situazioni di disagio economico o sociale ai sensi dell'art. 3 della Legge 9 maggio 1997, n. 122;

9. di individuare, in riferimento al precedente punto 8), le seguenti situazioni meritevoli del beneficio fiscale della maggiore detrazione l.C.I., fermo restando che la detrazione non può essere superiore all'ammontare dell'importo dovuto:

1. massimo L. 500.000 (euro 258,23) per unità immobiliare adibita ad abitazione principale posseduta dai contribuenti che si trovano nelle condizioni sottoriportate

a) persone assistite in via continuativa dal Comune, rientranti nella fattispecie prevista dall'apposito regolamento comunale

b) quando il reddito dell'istante sia dato solo da pensione ed il reddito complessivo della famiglia anagrafica rientri entro i seguenti limiti (imponibile lordo anno 2001 con esclusione del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relativa pertinenza): L. 11.200.000 (euro 5.784.32) per nucleo composto da una persona; L. 20.450.000 (euro 10.561,54) per nucleo composto da due persone; 2.490.000 (euro 1.285,98)

c) unità immobiliare adibita ad abitazione principale a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, fermo restando il possesso dei requisiti di cui al punto b)

d) le famiglie con almeno un soggetto portatore di handicap con invalidità pari al 100%, o cecità assoluta civile oppure sordomutismo o minori con diritto all'indennità di accompagnamento, opportunamente certificati, ai sensi delle leggi n. 381/1970, n. 118/1971, n. 18/1980;

2. per l'abitazione principale che sia Iunica dÌ proprietà di nuclei familiari residenti con tre o più figli fiscalmente a carico alla data del 1 gennaio 2002 e con un reddito del nucleo familiare lordo imponibile 2001 non superiore a L. 60.000.000 (euro 30.987,41) con esclusione del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relativa pertinenza, cosi determinata: massimo L. 300.000 (euro 154,94) per nuclei familiari con tre figli fiscalmente a carico; massimo L. 400.000 (euro 206,58) per nuclei familiari con quattro figli fiscalmente a carico; massimo L. 500.000 (euro 258,23) per nuclei familiari con cinque o più tigli fiscalmente a carico. Per i nuclei familiari con più di cinque figli a carico, il reddito lordo imponibile di L. 60.000.000 (euro 30.987,41), ai fini della predetta detrazione, viene aumentato di L. 5.000.000 (euro 2.582,28) per ogni figlio a carico oltre il quinto. Nel caso in cui nel nucleo familiare vi siano lavoratori autonomi, dal reddito familiare lordo imponibile massimo di L. 60.000.000 (euro 30.987,41) si detraggono L. 5.000.000 (euro 2.582.28) per ciascun lavoratore autonomo per ottenere il reddito familiare massimo al fine di usufruire del beneficio fiscale della maggiore detrazione. Nell'ipotesi che tali nuclei familiari ricadano nella fattipecie prevista al punto 1 sopradescritto, la somma delle detrazioni non può comunque superare L. 500.000 (euro 258,23). I parametri indicati per poter usufruire della maggiore detrazione I.C.I. di cui alle fattispecie punti 9.1 e 9.2 potranno essere ridefiniti per effetto dell'approvazione del Regolamento I.S.E.E. comunale. Ai fini della determinazione del reddito, qualora durante l'anno 2001 vi stano documentate variazioni nella composizione del nucleo familiare si sommano i rispettivi importi determinati in proporzione al periodo di effettiva appartenenza al nucleo. Il numero dei componenti il nucleo familiare a cui fare riferimento È quello risultante alla data del primo gennaio 2002. La detrazione deve essere rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale. L'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e pertinenza deve essere l'unica proprietà del nucleo familiare nel corso dell'anno 2002, oppure l'unica posseduta a titolo di usufrutto o di diritto di abitazione; sono comunque escluse dal beneficio Le unità immobiliari del gruppo A classificate A/1 - abitazione di tipo signorile, A/8 - abitazione in ville, A/9 - 2castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici e A/10 - uffici e studi privati. I contribuenti che intendono avvalersi della maggiore detrazione prevista per le situazioni suindicate dal punto 9.1 dovranno presentare apposita domanda all'ufficio assistenza entro il 30 giugno 2002 documentando, anche sotto forma di autocertificazione con le modalità previste dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 sulla documentazione amministrativa, la posizione del soggetto passivo e dei membri del loro nucleo familiare nei riguardi dei diritti goduti sull'unità immobiliare, compresa la condizione di abitazione principale, nonchè la situazione reddituale del nucleo familiare e la categoria catastale dell'unità immobiliare. Per la casistica descritta alla lettera d) del punto 9.1 È necessario allegare alla domanda da presentare all'ufficio assistenza copia del certificato di invalidità. I contribuenti che intendono avvalersi della maggiore detrazione prevista dalla situazione suindicata al punto 9.2 dovranno presentare apposita domanda all'ufficio tributi entro il 30 giugno 2002 documentando, anche sotto forma di autocertificazione con le modalità previste dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 sulla documentazione amministrativa, la posizione del soggetto passivo e dei membri del suo nucleo familiare nei riguardi dei diritti goduti sull'unità immobiliare, compresa la condizione di abitazione principale, la situazione reddituale del nucleo familiare, la categoria catastale dell'unità immobiliare, nonchÈ la (Omissis). Il Comune di ALBINO (ALBI) (provincia di Bergamo) ha adottato, il 17 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis).

1. di mantenere per l'anno 2002 le aliquote in vigore nell'anno 2001 e di seguito riportate:

-aliquota ordinaria:5,5 per mille;

-aliquota abitazione principale: 4,5 per mille;

- aliquota abitazione a disposizione del contribuente non locate, nè concesse in uso gratuito a parenti in linea retta che la utilizzino come abitazione principale;

-6,5 per mille;

- aliquota fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili, per un periodo comunque non superiore ad un anno dalla data di ultimazione lavori: 5,5 per mille;

-detrazione abitazione principale 108 e (L. 210.000); si fa presente che in base all'art. 9 del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili È equiparata all'abitazione principale

a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a condizione che la stessa non risulti locata concessa in uso gratuito a familiari

b) l'immobile di proprietà di persona fisica residente all'estero a condizione che lo stesso non risulti locato o concesso in uso gratuito a familiari;

2. che non si procede al versamento I.C.I. qualora l'importo complessivamente dovuto nell'anno sia inferiore a 10 euro (L. 20.000);

3. che non si procede all'emissione di avvisi di liquidazione e provvedimenti di rimborso per importi inferiori a 16,5 euro (L. 32.000). (Omissis). Il Comune di ALFIANELLO (provincia di Brescia) ha adottato, il 12 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis).

1. di determinare che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sarà applicata da questo Comune per l'anno 2002 con l'aliquota unica del 6 per mille, in conformità all'art. 6 del Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 504. (Omissis). Il Comune di ALÌ (provincia di Messina) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis).

1. di confermare, per l'anno 2002, l'aliquota d'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 7 per mille, senza applicare aliquote differenziate per particolari categorie o riduzioni sulla prima casa oltre quelle previste per Legge. (Omissis). Il Comune di ALÌ TERME (provincia di Messina) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis).

1. stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sarà applicata da questo Comune, per l'anno 2002, con le seguenti aliquote differenziate, in conformità dell'art. 4 del D.L. 8 agosto 1996, n. 437.

a) aliquota di ordinaria applicazione, salvo quanto previsto dalle lettere

b) e c) della presente delibera, nella misura del 6,5 per mille.

b) aliquota ridotta nella misura del 5,5 per mille, da applicarsi nei confronti delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti in questo Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale.

c) aliquota ridotta nella misura del 4 per mille per i terreni agricoli. . Il Comune di ALMENNO SAN BARTOLOMEO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) quantificandola nella misura unica del 5,2 per mille. (Omissis) . Il Comune di ALTINO (provincia di Chieti) ha adottato, il 23 ottobre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis) .

 

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